Queste prime Costituzioni di quella che oggi è la congregazione delle suore Carmelitane missionarie di s. Teresa di Gesù bambino, sebbene mai approvate formalmente dall’autorità ecclesiastica, sono una preziosa fonte per la comprensione del carisma della congregazione e della storia di esso, in quanto redatte direttamente da padre Lorenzo tenendo presente lo Statuto delle Terziarie Carmelitane di Modica – Istituto Polara (a sua volta redatto direttamente da madre M. Crocifissa) e il severo Diritto canonico dell’epoca. Tali Costituzioni furono presentate all’Ordinario di Porto – S. Rufina per ottenere la prima approvazione orale ad experimentum del nascente istituto religioso.
Il testo che segue riproduce fedelmente il dattiloscritto, con i suoi errori e le sue imprecisioni, segnalando la suddivisione delle pagine di esso mediante il riporto dei numeri di pagina.
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parte prima natura dell'Istituto |
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parte seconda uffici e compiti |
Maria
COSTITUZIONI
delle
MISSIONARIE CARMELITANE
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ISTITUTO S. TERESA DEL BAMBIN GESU’
S. MARINELLA
(Prov. Roma)
P A R T E PRIMA
DELLA NATURA DELL'ISTITUTO
Capo I° Del fine
delle Missionarie Carmelitane del T.O.
L'Istituto delle Missionarie Carmelitane del T.O. ha come fine la
propagazione della Fede, sotto la protezione del Sacro Cuore di Gesù, della B.V.
del Carmine e di S. Teresa del Bambino Gesù; mediante le opere di attività
missionaria, specialmente quelle che riguardano l'educazione delle giovanette
del popolo, e massime dell'Infanzia abbandonata.
Capo II°
Dell'ammissione in Religione
I° perché una persona sia validamente ammessa nel nostro Istituto è
necessario che sia Cattolica, che non sia legata col vincolo matrimoniale, che
non sia già professa o membro di un'altra religione (can. 538.542 par. I)
II° Per la liceità dell'ammissione, si richiede che sia mossa da retta
intenzione, non inferma di spirito né di corpo, non aggravata di debiti, né
abbia genitori o nonni che vivano in tale necessità da aver bisogno della sua
assistenza (can. 542 par. 2).
III° Prima che la postulante sia ammessa all'abito religioso è necessario che
siano presentate le lettere testimoniali, circa:
a) i natali dell'aspirante,
b) il battesimo e la cresima, c) i costumi della postulante,
d) la fama e condotta,
e) la vita che mena,
f) la libertà del suo stato,
g) la condizione della famiglia, se abbia bisogno o no del suo aiuto, n) la
immunità da censure, o da inchieste per parte dell'autorità civile o
ecclesiastica (can. 544.545) .
Queste lettere testimoniali dovranno essere spedite dalla competente autorità
ecclesiastica direttamente alla Superiore dell'Istituto, gratuitamente e chiuse
con sigillo (can. 545 par. l) . Inoltre il certificato medico.
IV° Chiunque sia messo a parte delle informazioni ricevute in seguito alle
lettere testimoniali, è strettamente tenuto al segreto sia intorno alle notizie
ricevute, sia riguardo alle persone che le hanno date (can. 546) .
Capo III° Del postulandato
1° Il postulandato durerà solo 3 mesi : la Superiora Generale potrà
opportunamente dispensare su tale periodo di tempo in tutto od in parte.
II° La casa del postulandato dovrà essere indicato dalla Superiora Generale e
dovrà essere scelta la casa di noviziato e le altre dove sia in pieno vigore la
disciplina regolare. Presiederà al postulandato una religiosa di vita esemplare
; e le postulanti saranno messe sotto la sua vigilanza e cura (can. 540 par. I)
III0 le postulanti indosseranno il proprio abito secolare purché semplice e
modesto (can. 540 § 2) .
IV° Nel caso che la postulante non abbia compiuto i quindici anni richiesti per
il noviziato, potrà fare un postulandato più lungo di tre mesi; in questo caso
si dovrà domandare il permesso alla Superiora Generale.
V° Le postulanti che abbiano superato il 35° anno di età non potranno essere
ammesse senza il previo consenso della Superiora Generale.
Capo IV° Del noviziato
I° II Noviziato sia in luogo separato da quello delle professe, con le quali
le novizie non potranno comunicare senza speciale permesso della Superiora o
delle maestre (can. 564 § 2)
II° La Superiora Generale avrà cura di non assegnare nella casa di Noviziato se
non Religiose di vita esemplare (can. 554 § 3)
III° Per l'ammissione al noviziato oltre delle condizioni per l'ammissione in
religione, si esige :
a) l'età di quindici anni compiuti, sotto pena di invalidità (can. 542 § I, 555
§ I n. I)
b) le lettere testimoniali. e) il consenso della maggioranza delle religiose
professe da oltre dieci
anni presenti nella casa di Noviziato ed appartenenti ad essa almeno
da sei mesi. d) La dote di lire tremila, che per motivi speciali può essere
condonata
dalla Superiora Generale.
Questa dote deve essere consegnata prima della Vestizione oppure legalmente
garantita (can. 547 § 2) e) l'esame canonico intorno alla vocazione, che deve
essere fatto dall'ordinario o dal suo delegato trenta giorni almeno avanti di
cominciare il noviziato (can. 552 § 2)
g) un corso di esercizi spirituali, di almeno otto giorni interi, e la
Confessione Generale se il Confessore lo giudicherà opportuno (can. 541)
IV° II noviziato incomincerà con la Vestizione e durerà un anno intero e
continuo (can. 555 § I N° 2)
§ I° Il Noviziato s'interrompe e però bisogna incominciarlo da capo e compierlo
interamente, se la novizia, licenziata dai Superiori, sia uscita dalla Casa;
oppure l'abbia lasciata senza permesso, per non ritornarvi, oppure ne sia
rimasta fuori per qualunque motivo ed anche con licenza a dei Superiori e col
proposito di ritornarvi per oltre 30 giorni continui o discontinui (can. 555 §
1)
§ 2° Se la novizia sia rimasta fuori del recinto della casa, sotto l'ubbidienza,
col permesso dei Superiori, o obbligata dalla forza, oltre quindici giorni, ma
non oltre i trenta anche discontinui, per la validità del Noviziato è necessario
e sufficiente supplire, i giorni passati in tal modo; se questi non furono pio
di quindici, il supplemento può essere prescritto dai Superiori, ma non è
necessario per la validità (can. 555 § 2)
V° Se la novizia venga dai Superiori inviata in un'altra casa di Noviziato,
questo non s'interrompe (can. 556 § 4)
VI° I Superiori non concedano se non per giusta e grave causa la licenza di
rimanere fuori del luogo del noviziato ( can. 556 § 3) .
VII° Durante l'anno di noviziato le Novizie dovranno prestare obbedienza alla
loro Maestra che impartirà loro i principi della vita religiosa.
VIII° Finché l'Istituto non potrà provvedere diversamente si permetterà che le
postulanti e le novizie paghino una tenue retta per il loro sostentamento.
IX° I beni temporali che l'aspirante portò con sé e non furono consumati, le si
devono interamente restituire se prima di emettere la professione, se ne andrà
(can. 570 § 2)
X° La novizia non può validamente rinunziare durante il noviziato ai beni né
aggravarli di obblighi (can. 568)
XI° Avanti la professione semplice la novizia dovrà cedere a chi le piacerà
meglio l'amministrazione dei suoi beni per tutto il tempo dei suoi voti; quanto
all'uso ed usufrutto dei beni si raccomanda di volerli devolvere in beneficio
delle opere pie dell'Istituto (can. 569 § 1).
XII° Se altri beni, per qualunque titolo, sopraggiungessero dopo la professione,
si dovrà farne cessione come nell'articolo precedente (c. 569 § 2) Inoltre
avanti la professione di voti semplici, la novizia farà testamento di tutti i
beni presenti ed eventualmente futuri (can. 569 § 3)
XIII° Le novizie dal momento della vestizione godranno di tutti i privilegi
delle professe, comprese le indulgenze e suffragi (can. 567)
XIV° le novizie dovranno diligentemente osservare la stessa clausura prescritta
per tutte le altre suore.
XV° La novizia può liberamente, durante il noviziato lasciare la religione, i
Superiori potranno per giusti motivi licenziarla senza che siano tenuti a
manifestarglieli.
Capo V° Della
Professione Religiosa
I° Alla fine del sesto, del nono e dell'undecimo mese le suore che avranno
compiuto i 10 anni di professione, radunate in capitolo giudicheranno delle
novizie. la Maestra e la Sottomaestra daranno il loro giudizio. L'undecimo mese
però si daranno i suffragi definitivi. L'ammissione alla professione o
l'espulsione rimane ciononostante sempre diritto della Superiora Generale. Nel
dubbio che sia idonea o meno è in facoltà della Superiora Generale di prorogare
il noviziato per non più di altri sei mesi (can. 571 § 2) Inoltre è necessario
l'esame intorno alla vocazione delle novizie per parte dell'Ordinario del luogo
o di un suo delegato (can. 552 § 2) (vedere dietro N0 II )
III° Per la validità della Professione con voti temporanei si richiede l'età di
sedici anni compiuti, il noviziato validamente fatto, la piena libertà
nell'emissione dei voti che deve essere fatta espressamente, in mano della
Superiora Generale o della Priora locale, per tacita delegazione, che accetterà
in nome della Comunità la detta Professione (can. 572)
IV° Il Cerimoniale da osservarsi per la Vestizione del Noviziato e della
Professione è quello delle Carmelitane Calzate.
V° In pericolo di morte, si potrà accettare anche prima di aver finito il
Noviziato, la Professione, che dovrà essere rinnovata in caso di guarigione
(C.S. dei Reg. 10 sett. 1912) .
Vl° La Religiosa che durante il tempo della sua professione lascia, senza avere
ottenuto dispensa la religione commette peccato grave; Quanto alla dimissione
della Religiosa Professa si segnalano le norme statute nel canone 647.
VII° I voti saranno rinnovati senza indugio alla scadenza dell'anno, computato
secondo il calendario. Tale rinnovazione può essere anticipata, ma non però più
di un mese e non può essere posticipata neppure di un giorno (can. 577) . La
rinnovazione dei voti si farà ogni anno possibilmente alla fine degli esercizi
spirituali.
VIII° Le Religiose, specialmente dopo aver professato, dovranno tendere alla
perfezione, nell'osservanza non solo dei precetti, ma anche dei consigli
evangelici, compendiati principalmente nei tre voti religiosi e si confermeranno
in tutte queste costituzioni (can. 593).
IX° I Voti del nostro Istituto sono temporanei. E' consentita la professione di
voti perpetui dopo il 35° anno di età e almeno dopo 10 anni dì professione, con
autorizzazione dei superiori nei singoli casi. Questi voti perpetui verranno
però considerati come fatti solamente innanzi a Dio e non accettati dai
superiori.
Capo VI° Del voto di
povertà
I° Il voto di povertà importa la rinunzia al lecito uso dei beni temporali;
conservandone il dominio radicale (can. 530 s. I). Pertanto la Reli- - 5 - giosa
Professa non potrà lecitamente disporre, senza il permesso della Superiora
Generale, né dell'USO né dell'usufrutto dei suoi beni: similmente a norma del
can. 569 s. I, dovrà rinunciare all'amministrazione dei beni: quindi non potrà
lecitamente senza il permesso della Superiora fare contratti, né in alcun modo
disporre dei suoi beni.
Le Religiose professe disporranno saggiamente dei loro beni, destinandoli alle
Opere dell'Istituto , se ragioni più gravi non consigliassero altrimenti.
II° La trasgressione grave di questo voto quanto all'uso, usufrutto ed
amministrazione dei beni importa con sé l'espulsione dall'Istituto. Questa avrà
luogo in seguito a decisione del Consiglio Generale, con l'annuenza
dell'Ordinario.
III° Raccomandiamo che le Case dell'Istituto siano modeste, ma ben arieggiate e
che abbiano possibilmente un giardino o un bosco, per il necessario sollievo
delle Religiose e delle convittrici. Si eviterà con gran cura la superfluità e
il lusso; i mobili e gli utensili saranno di manifattura semplice ed ordinaria.
IV° Ogni Casa invierà i suoi risparmi alla Casa Madre, e sarà cura del Consiglio
Generale di non tenere il denaro in banche, se non quello stimato necessario; e
devolvere il resto in opere di beneficenza, corrispondenti al fine dell'Ordine e
principalmente per le vocazioni missionarie.
La norma fissata in quest'articolo è inderogabile. La Superiora locale che si
rende colpevole di trasgressione a questa noma, sarà punita con la deposizione
dall'Ufficio.
Capo VII° Del voto di
castità
I° Il voto di castità è essenziale per lo stato Religioso. In forza di questo
voto è illecito il matrimonio e la religiosa di voti semplici e perpetui;
contratto il matrimonio, incorre ipso facto la scomunica riservata
all'ordinario. Inoltre la violazione di questo voto è un peccato di sacrilegio.
II° Le Religiose avranno una particolare stima per la virtù della castità, in
modo che da essa s'informi ogni loro sguardo, atto e parola: esse saranno in
tutto il loro contegno, sempre ed ovunque di massima edificazione.
Siccome il demonio entra per la finestra degli occhi, così modereranno lo
sguardo, specialmente se fuori di casa. Custodiranno tutti i loro sentimenti
coltivando assiduamente pensieri santi.
III° Le Religiose eviteranno ogni famigliarità, ogni amicizia particolare con le
stesse Consorelle ed educande, amando tutte con vero affetto spirituale, che ha
il suo fondamento in Dio.
IV° Occorrendo ad alcune di parlare con uomini, sebbene consanguinei ed onesti,
ed anche ecclesiastici, non prolunghi il discorso più di quello che la
convenienza e la necessità richiede, e sia sempre, possibilmente, in presenza di
un'altra consorella.
Capo VIII° Del voto di
obbedienza
I° Il voto di obbedienza importa il dovere di obbedire ai legittimi
Superiori in tutto ciò che riguarda la presenti costituzioni, oltre che i
Comandamenti di Dio e della Chiesa.
La perfezione di questo voto consiste nel confermare la propria volontà a quella
dei Superiori.
II° Le Costituzioni non obbligano sotto peccato: però la Superiora locale, può
comandare sotto precetto grave con la formula "Ordiniamo in virtù di S.
Obbedienza " ed in presenza di due consorelle. Raccomandiamo che questo avvenga
raramente, ed in caso grave, quando cioè l'onore e la disciplina dell'Istituto
lo esigeranno. La violazione di questo voto, in simili casi, importa un doppio
peccato, contro la virtù dell'obbedienza e contro quello della religione.
III° Quando alle pene contro i trasgressori dei voti, lasciamo al giudizio delle
Superiore, raccomandando però la clemenza e la misericordia, affinché le anime
consacrate a Dio trovino in questi castighi, più che la sofferenza, motivi di
perfezione.
IV° Per esercitare la virtù dell'obbedienza tutte le Religiose presteranno ai
loro legittimi Superiori e Superiore il dovuto rispetto, vedendo in essi la
persona di Gesù Cristo; ed accetteranno in simile atteggiamento le correzioni.
V° Espongano con semplicità e senza artifizi i loro desideri alla Superiora,
pronte per altro ad assoggettarsi serenamente al rifiuto.
VI° Nell'assegnazione degli uffici, le religiose potranno esporre le loro
difficoltà alla Superiora , ma accetteranno senza lamenti, anzi con gioia
qualunque decisione.
VII° Si ubbidirà non solo alla voce della Superiora, ma anche al suono della
campana, come segno del Signore.
VIII° Le Religiose non cercheranno d'intraprendere veruna cosa di qualche
importanza senza averne la licenza dalla Superiora.
Capo IX° Del
lavoro e della vita comune
I° Ogni giorno nelle ore stabilite le religiose non impedite
interverranno nella sala comune ad eseguire i lavori della comunità e quelli
accettati dalla Superiora,
II° Nel nostro Istituto si osservi la perfetta vita comune anche a riguardo del
vestiario, del vitto e delle suppellettili qualunque provento delle religiose,
sia unita ai beni della casa, e sia il danaro, sia i titoli siano conservati in
una cassa comuni (can. 594)
Procuri ognuna di conservare con diligenza ogni cosa appartenente all'Istituto.
III° Durante il lavoro si reciteranno delle preghiere oppure se la Superiora
stimerà opportuno, una delle religiose leggerà un libro spirituale o la vita dei
Santi.
IV° Le suore in via ordinaria avranno o sette od otto ore di riposo nella notte,
secondo la stagione e la disposizione dell'orario. Dormiranno con piccolo
scapolare, in letti separati e chiusi con tendine od in camerette. Nell'estate è
permesso un breve riposo nelle ore pomeridiane.
V° L'orario per ciascuna cosa sarà stabilita dalla Superiora locale con
l'approvazione della Superiora Generale.
Capo X° Del silenzio e
del parlatorio
I° E' assolutamente vietato alle religiose di parlare con estranei, anche
Ecclesiastici, senza espressa licenza della Superiora; sono vietati i giornali e
le riviste, salvo quelli di carattere strettamente religioso ed educativo.
II° Le suore osserveranno sempre il silenzio, eccetto il tempo della ricreazione
comune, se non con il permesso della Superiora.
III° Nella ricreazione la Superiora invigilerà che non si parli a danno degli
altri né si mettano soprannomi.
IV° Il silenzio verrà rigorosamente osservato dalle preci della sera fino alle
preci del mattino; dal la Superiora verrà imposta una piccola mortificazione
spirituale o corporale a coloro che trasgredissero il silenzio.
V° Il parlatorio sarà vicino in quanto è possibile, alla porta d'ingresso
dell'Istituto (can. 597 § 2); è vietato ricevere visite prima che siano compiti
gli atti di pietà del mattino e dopo l'Ave Maria della sera.
VI° La Superiora curerà che per le visite degli estranei non sia turbata la
disciplina regolare né lo spirito religioso (can. 605)
VII° La Superiora procuri di non lasciare mai nel parlatorio nessuna religiosa
sola con estranei, anche se si tratti di persone di famiglia, e le sarà sempre
una compagna tra le religiose più anziane.
VIII° Le famiglie visiteranno le religiose non più spesso di ogni tre mesi: in
nessun caso è permesso a queste di mangiare nelle camere degli ospiti.
Tutte le religiose devono mangiare nel refettorio comune; solamente le addette
alla cucina potranno mangiare in disparte.
Capo XI° Degli
esercizi di pietà
I° Le religiose si accosteranno almeno una volta alla settimana alla S.
Confessione.
II° Le religiose saranno brevi nelle confessioni e non parleranno mai tra loro
dei consigli e delle penitenze ricevute in confessione.
III° Alla Superiora spetta la scelta del Sacerdote, approvato dall'Ordinario,
per gli esercizi spirituali e per le altre predicazioni.
IV° Le religiose potranno liberamente accostarsi ogni giorno alla S. Comunione e
sarà obbligo della Superiora di promuoverne la frequenza quotidiana (can. 595 S.
3) solamente in caso di grave scandalo esterno, la Superiora potrà proibire alla
Suora colpevole l'accesso alla S. Comunione (S. 5). Non si ometta mai senza
grave motivo la visita quotidiana al SS. Sacramento.
V° Le religiose faranno in comune mezz'ora di meditazione la mattina ed un
quarto d'ora la sera. Se per giusti motivi qualcuna di esse non abbia potuto
fare la meditazione mattutina, è dovere della Superiora di determinare l'ora in
cui questa deve farsi, e solo in casi urgenti potrà dispensarnela.
VI° Due volte al giorno faranno il loro esame di coscienza: prima di pranzo per
cinque minuti, la sera prima del riposo per sette minuti.
VII° Durante il giorno, nel modo indicato dall'orario faranno possibilmente in
comune mezz'ora di lettura spirituale.
VIII° Nelle case di postulandato e di noviziato si reciterà in coro il Piccolo
Ufficio della Madonna. Nelle altre case si reciterà in comune la corona in uso
presso le terziarie secolari.
Questo consiste nella recita di sette Pater e sette Ave Maria per il Matutino e
le laudi; sei volte tre Pater, tre Ave ed un Gloria per la Prima, Terza, Sesta,
Nona, Vespero e Compieta.
La Superiora ha la facoltà di permettere, secondo l'esigenze della casa, che la
recita dell'Ufficio sia fatta privata.
IX° Si reciterà ogni giorno in comune il S. Rosario con le litanie della
Madonna, a cui si aggiungerà in più Mater et Decor Carmeli ora pro nobis.
X° Il primo venerdì d'ogni mese verrà consacrato al S. Cuore di Gesù, sarà
giorno di ritiro con osservanza dello stretto silenzio, e con l'adorazione al
SS. Sacramento che verrà esposto dalla mattina alla s era. Pregheranno in
particolare per la santificazione del Clero, per i benefattori e per le
vocazioni dell'Istituto. Con le medesime intenzioni faranno anche un'ora di
adorazioni tutti i giovedì e le domeniche.
II° In omaggio ad un'antichissima tradizione del Carmelo, della quale S. Teresa
del Bambin Gesù seppe rendersi pia e assidua interprete, le Suore del nostro
Istituto avranno in particolare onore la devozione a Gesù Bambino. Pertanto il
25 di ogni mese, in memoria della sua natività, si farà un piccolo esercizio,
alla fine del quale sarà indicata a sorte e per tutto il mese la Suora che dovrà
aver cura dell'altare di G. B., e fare ogni giorno una breve preghiera innanzi
ad Esso. Nello stesso giorno s'indicherà un Santo Protettore e la virtù da
praticare in onore di Gesù Bambino durante il mese.
XII° Durante l'anno, oltre le pie pratiche previste nei precedenti articoli e
quelle che particolari circostanze potranno suggerire saranno obbligatorie per
ogni casa le seguenti: Novena e festa del Natale, di S. Giuseppe, del Carmine,
di S. Teresa del Bambin Gesù.
XIII° Per corrispondere al fine della loro vocazione le Carmelitane avranno in
grande onore l'esercizio della Presenza di Dio che è il fondamento della vita
interiore e d'ogni apostolato.
XIV° Se alla casa vi è annessa una cappella semipubblica si procurerà di farvi
celebrare nei giorni festivi la S. Messa per il popolo con una breve spiegazione
del S. Vangelo.
XV° Il 15 novembre, od il 1.5, se il 15 è una Domenica, si faranno i suffragi
per tutto l'ordine Carmelitano e a questo fine si farà celebrare una Messa di
Requiem.
Capo XII° Della
Carità
I° Poiché il nostro Istituto è sotto la protezione di S. Teresa del Bambin
Gesù, per attuare almeno in parte gli aneliti, della sua ardentissima carità, le
nostre Suore si studieranno di eccellere nella pratica di questa virtù.
II° Sia pertanto la carità oggetto delle loro preghiere e delle letture
spirituali. Cerchino di promuoverla in comunità con il reciproco rispetto, quale
conviene ad anime consacrate a Dio e al bene del prossimo; fuggano ogni più
lieve offesa a questa, che è la regina delle virtù.
III0 Il nostro Istituto intende dedicarsi alle opere di carità in genere; in
modo particolare alle seguenti:
a) missioni; b) opere per le fanciulle povere o abbandonate; c) catechismo ai
bambini del popolo.
Capo XIII° Delle Scuole e
Missioni
I° Non accetteranno scuole se non quelle destinate ai figli del popolo più
povero.
II° Sarà cura delle dirigenti di promuovere la maggiore perfezione didattica
tenendo diligentemente conto di ciò che in proposito viene stabilito dalle
competenti autorità e suggerito dalle esperienze dei migliori.
III° All'Ordinario spetta l'ispezione della scuola e l'approvazione dei testi di
Religione. Lo stesso dicasi per i Patronati, laboratori ed Oratori.
IV° Tra le opere dell'Istituto sarà in ogni tempo tenuto nella massima
considerazione l'opera delle Missioni. Pertanto essa sarà preferita a tutte le
altre quando le condizioni dell'Istituto lo consentiranno.
V° Per le Missioni dovranno in tutto regolarsi secondo le istruzioni della S.
Congregazione di Propaganda.
Capo XIV° Delle
astinenze e dei digiuni
I° Oltre le astinenze e i digiuni della Chiesa, le Suore del nostro Istituto
dovranno astenersi dalle carni tutti i mercoledì ed i sabati dell'anno e le
vigilie delle principali festività della Madonna e di S. Elia. Però se questo
riuscisse grave alla comunità la Superiora locale può liberamente mutare
quest'astinenza in un'altra piccola mortificazione.
Capo XV° Delle Lettere
e della clausura
I° Tutte le lettere che pervengono alle Suore verranno a queste consegnate
aperte dalla Superiora, alla quale le Suore presenteranno aperte le lettere che
spediscono. Sono eccettuate le lettere provenienti dalla S. Sede, dal Legato
pontificio, Dal Cardinale Protettore, dalle Superiori, maggiori, dalla Superiora
locale se assente, dall'Ordinario del luogo, dal P. Generale dei Carmelitani o
dal suo rappresentante, dal promotore della Fede, e quelle indirizzate agli
stessi.
II° La clausura è soltanto episcopale cosicché sarà proibito agli uomini di
entrare nei luoghi soggetti ad essa (can. 604 S I) Luoghi di clausura saranno
invariabilmente il dormitorio, il refettorio e la sala di comunità.
III° L'Ordinario o un suo delegato, il P. Generale dei Carmelitani, o un suo
rappresentante, il confessore nell'amministrazione dei Sacramenti, i capi delle
nazioni con il loro seguito; i Cardinali di S.R. Chiesa, i medici, i chirurghi
nel disimpegno del loro ufficio non sono soggetti alla precedente norma. La
Superiora potrà dare per grave e giusto motivo anche ad altri uomini il permesso
di entrare in clausura, però è tenuta in coscienza d'invigilare da sé o per
altri sulla loro condotta.
IV° Senza giusta causa e senza licenza della Superiora locale non è anche
permesso alle donne di entrare in clausura,
V° Quanto all'uscita delle religiose toccherà alla Superiora Generale di
stabilirne la norma.
Capo XVI° Dell'abito
religioso
I° L'abito delle suore sarà per la qualità e per la forma in tutto
conveniente allo spirito di povertà.
II° La tonaca sarà per tutte le stagioni di panno o saia tanné, lunga fino a 3
cm. da terra, larga proporzionalmente, con cintura di cuoio e fibbia di ferro.
Lo Scapolare sarà della stessa stoffa e colore, non più largo di 27 cm. e 5 cm.
più corto della tonaca. Porteranno il soggolo bianco, senza pieghe; il velo
bianco per le novizie, nero per le professe.
Capo XVII° Dei viaggi
I° La Missionaria Carmelitana si porrà in viaggio ogni volta che ciò le
venga imposto dall'obbedienza.
II° La Suora che non possa avere una consorella per compagnia non intraprenderà
alcun viaggio, non uscirà di casa, se non affidata a pia donna, nota alla
Superiora.
III° Durante il viaggio terrà un contegno di massimo riserbo, astenendosi da
qualunque conversazione con estranei ed occupandosi in preghiera o lettura
edificanti.
IV° E' vietato fermarsi in alberghi, eccetto che in caso di estrema necessità.
In tal caso si cercherà un albergo modesto e di notoria serietà.
Capo XVIII° Dei
suffragi
I° Per ogni suora defunta le consorelle faranno in suffragio la S. Comunione
e ascolteranno la S. Messa, altrettanto si farà nel settimo e nel trigesimo
della morte e nel primo anniversario.
II° Nelle preghiere della mattina e della sera si aggiunga un De Profundis in
suffragio di tutti i defunti dell'Ordine Carmelitano.
Capo XIX° Dei
Confessori e dei Cappellani
I° La Superiora locale procurerà di avere a Confessori Sacerdoti gravi per
età, probi e dotti, per ascoltare le Confessioni della Comunità, si svolgerà per
questo al Vescovo della Diocesi.
II° In ogni casa vi devono essere un Confessore ordinario e uno o più
straordinari. All'Ordinario le Suore devono confessarsi ogni otto giorni. Egli
dura in carica un triennio dopo il quale può venire rieletto quando l'Ordinario,
lo consente.
IlI0 Quattro volte all'anno tutte le Suore sono tenute a presentarsi al
Confessore straordinario senza però essere obbligate a fargli la loro
confessione. Il Confessore straordinario può essere richiesto e ottenuto dalle
Suore che ne avessero bisogno anche fuori del tempo stabilito. La Superiora si
guardi dall'indagare il motivo di tale richiesta o dal mostrarsene comunque
spiacente.
IV° Le Suore possono, in pubblica Chiesa, confessarsi a qualunque sacerdote
approvato.
V° Si ricordino le Suore che la condiscendenza ivi usata dalla Chiesa è solo per
portare la pace del Signore e provvedere ai bisogni veri delle anime e al loro
profitto spirituale, perciò nessuna suora ne abuserà, perché sarebbe a danno
dell'anima sua.
VI° Senza il permesso della Superiora le Suore non possono conferire col
Confessore, sia ordinario che straordinario, né senza permesso possono
scrivergli. Devono usare verso i confessori la dovuta venerazione e guardarsi
scrupolosamente da ogni ombra anche lontana di famigliarità.
VII° La scelta dei Cappellani spetta all'Ordinario del luogo eccettuato il caso
di grave pericolo di morte il Cappellano non può amministrare gli ultimi
sacramenti senza licenza del Parroco, né accompagnare alla Chiesa le defunte né
fare le esequie.
Capo XX° Dei Libri e Registri
I° In ogni comunità la segreteria avrà cura del registro della casa, dove in
forma chiara e concisa si noteranno tutte le decisioni importanti prese, e tutti
gli avvenimenti importanti della casa, nonché il nome di tutte le suore che
faranno parte di essa, il loro ingresso nell'Istituto, la loro eventuale uscita,
le loro cariche, e la loro morte.
II° Alla fine di ogni anno si spedirà alla Casa Madre una relazione contenente:
l'elenco delle suore, il loro decesso, il numero delle orfanelle, bambine o
giovinette affidate alla loro custodia, i lavori principali compiuti nell'anno e
la Superiora Generale avrà cura di far notare tutto dalla Segretaria in un
registro particolare.
P A R T E SECONDA
DEGLI UFFICI
Capo I° Degli obblighi della
Superiora
I° In ogni casa verrà preposta una Superiora che abbia almeno 30 anni e 10
anni di professione. Per il momento verrà eletta dalla Superiora Generale.
II° La Superiora non potrà allontanarsi dalla propria residenza se non per
necessità di Ufficio (can. 508) .
III° E' dovere della Superiora far conoscere alle proprie suddite i decreti già
esistenti e i nuovi della S. Sede riguardanti le suore (can. 509 S. I) La
Superiora locale dovrà procurare che questi almeno una volta l'anno vengano
letti pubblicamente in giorni stabiliti (can. 509 S. 2) N0 1.)
IV° La Superiora locale impartirà una volta alla settimana una pia esortazione a
tutte le suore della sua casa e procurerà una sufficiente istruzione
catechistica per tutti coloro che ne avessero bisogno (can. 509 S. 2).
V° Spetta alla Superiora locale di eleggere la Maestra di lavoro, la Sagrestana,
la Portinaia, la Suora infermiera, la Cuciniera, la dispensiera, la
Guardarobiera. In caso di bisogni può affidare ad una medesima suora uno o più
uffici suddetti purché non siano incompatibili fra loro. Di queste nomine dovrà
dare nota alla Superiora Generale.
VI° La Superiora avrà il titolo di Madre durante il tempo del suo ufficio, che
non può prolungarsi oltre il triennio, può essere però riconfermata per un
secondo triennio, non però per un terzo nella stessa casa (can. 505) .
VII° Procurerà di promuovere l'osservanza della regola e l'incremento della vita
religiosa senza intralciare con ingerenze inopportune l'attività delle singole
suore, spiegata in virtù dei propri uffici.
VIII° La Superiora locale non può fare né restauri né acquisti stipendiosi che
superino la somma che verrà determinata dalla Superiora Generale.
IX° E' strettamente vietato alla superiora d'indurre in qualsiasi modo le suore
a sé soggette a manifestarle la propria coscienza (can. 530 S. I) Se però le
suore liberamente e spontaneamente vogliono aprirle l'animo loro, possono
certamente farlo, anzi è bene che di mostrino verso la Superiora una fiducia
filiale.
Capo II° Delle Maestre e
Sottomaestre delle novizie
I° La Maestra e la Sottomaestra verranno elette dalla Superiora Generale
d'intesa col suo consiglio (can. 550)
II° La Maestra deve avere l'età di almeno 35 anni compiuti e 10 di professione
religiosa e dovrà eccellere per pietà, carità, prudenza e regolare osservanza,
dovrà esser libera da tutte quelle occupazioni ed uffici che possono impedire la
cura delle novizie (can. 559) .
III° La Sottomaestra deve avere almeno l'età di 30 anni compiuti e 5 di
professione: anch'essa deve essere libera da tutte quelle occupazioni che le
siano di impedimento ai doveri del suo ufficio (can. 559).
IV° Alla Maestra ed a essa sola compete il diritto e il dovere di provvedere
all'educazione religiosa delle novizie ed il governo del noviziato (can. 561)
Solamente la Superiora Generale avrà il diritto d'ingerirvisi per motivi
urgenti.
V° Per tutto ciò che riguarda la regolare osservanza della casa, tanto la
Maestra quanto le novizie dipendono dalla Superiora locale (can. 561) E' stretto
obbligo delle Maestre di procurare diligentemente che le novizie affidate alle
sue cure si esercitano assiduamente nell'osservanza regolare delle Costituzioni
ed allo spirito dell'Istituto (can. 552).
VI° Avanti la fine del primo semestre, prima del novo e dal dodicesimo mese, la
Maestra dovrà riferire alla Superiora Generale sul comportamento delle singole
novizie ( can. 583).
VII° La Maestra e la Sottomaestra rimarranno in carica per tre anni: durante
questo tempo non potranno essere rimosse dal loro ufficio senza giusta e grave
causa ( can. 560) Dopo il triennio potranno essere rielette.
Capo III° Della
Maestra Assistente
I° La Maestra di lavoro e l'Assistente alle fanciulle siano scelte tra
le Suore più zelanti e idonee a questi gravissimi uffici. D'ordinario i due
uffici saranno affidati alla stessa persona che avrà il titolo di Maestra -
Assistente.
II° La Maestra Assistente si ricordi che il suo ufficio è di assidua
Immolazione, perché dovrà vivere sempre con le fanciulle né lasciarle se non per
gravissimi motivi e facendosi sostituire da un'altra suora durante la sua
assenza.
III0 Vigili la Maestra - Assistente sul contegno delle fanciulle tenendo conto
della loro frequenza alle pratiche di pietà esortandole con l'esempio e con la
parola al fedele adempimento di ogni loro dovere, affinché le fanciulle affidate
all'Istituto ne portino con sé, nelle varie condizioni alle quali saranno
chiamate, il fervore della pietà, e la serietà di tutta la vita.
IV° Informi tutta la sua attività ad un profondo sentimento di carità materna,
eviti ogni lontana ombra d'ingiustizia, come ogni parola che possa inasprire gli
animi delle fanciulle o attenuare in esse il sentimento di fiducia verso la
propria Maestra-Assistente necessario per un'efficace opera educativa.
Capo IV° Della Sagrestana
I° E' compito speciale della Sagrestana tenere pulita e decorosa la
Cappella, ben in ordine gli Altari, particolarmente quello ove risiede il SS.
Sacramento, custodire col massimo ordine, pulizia e diligenza tutto ciò che
riguarda la celebrazione dei Divini Misteri.
A lei spetta spetta altresì suonare la campana per chiamare in Cappella la
Comunità.
II° Sarà riservatissima coi Sacerdoti che vengono per le Sacre funzioni e senza
bisogno non farà discorso alcuno con essi, in Cappella e in Sacrestia non
parlerà mai senza assoluta necessità. Nelle ore stabilite chiuderà la Chiesa e
ne consegnerà la Chiave alla Superiora.
Capo V° Della Portinaia
I° L'ufficio della Portinaia è della massima importanza e di grave
responsabilità verso Dio e presso l'Istituto, chiudi la Superiora deve affidarlo
ad una Suora di sperimentata virtù, esattissima nell'osservanza delle Sante
Costituzioni, di età possibilmente matura, fedele agli ordini ricevuti e aliena
dal conversare con le persone estranee.
II° La Portinaia terrà sempre chiusa a chiave la porta esterna, conservando la
chiave presso di sé, né potrà consegnarla ad alcuno senza licenza della
Superiora. A questa darà conto di tutto ciò che avviene alla porta; senza il suo
permesso non potrà chiamare al parlatorio alcuna persona di casa, essa poi non
farà mai domande curiose agli estranei, ma starà sempre al suo posto assegnato,
occupata in qualche lavoro.
III° Deve accogliere con gran carità i poveri soccorrendoli secondo le
istruzioni avute dalla Superiora, e starà attenta a non introdurre in parlatorio
persone sconosciute, si scuserà con buone maniere quando non potesse chiamare
chi le viene richiesto.
IV° Non può fare segrete ambasciate per conto delle suore o delle alunne, non
può spedire lettere, giornali od altro, senza il permesso della Superiora.
In ogni stagione dell'anno; all'Ave Maria della Sera, deve chiudere la porta
esterna e consegnare la chiave alla Superiora.
Capo VI° Dell'Infermiera
I° L'Infermiera deve sempre trovarsi presente alla visita medica per rendere
a questi esatta relazione dello stato dell'inferma e riceverne gli ordini che
osserverà scrupolosamente. Sarà amorevole e piena di carità con le inferme e
vigilerà con gran cura le convalescenti.
Capo VII° Della Cuciniera
I° E' compito della cuciniera di preparare i cibi con precisione riguardo
l'orario con somma nettezza. Deve aver cura della cucina e degli utensili ed
osservare che venga usato il necessario nelle giuste misure, in nodo che nulla
venga sprecato e che la Comunità sia convenientemente trattata.
II° Dipenderà interamente dalla Superiora chiedendole giorno per giorno gli
ordini per il dì seguente: procurerà che nella cucina si mantenga il santo
silenzio e che non vi entrino persone estranee.
In caso di bisogno la Superiora potrà assegnare alla cuciniera una o più suore
in aiuto.
Capo VIII° Della Dispensiera
I° La dispensiera è incaricata di custodire tutto ciò che ai trova in
dispensa, e di pensare in tempo opportuno a fare le necessarie provviste col
permesso della Superiora.
Capo IX° Della
Guardarobiera
I° Questa ha in custodia i vestiari; la biancheria personale, quella dei letto,
del refettorio, della cucina, della dispensa e tutto deve rammendare e
rappezzare per tempo, riporre in buon ordine secondo il sistema del - 16 -
l'Istituto e distribuire nei tempi stabiliti.
II° Avrà cura speciale della roba di lana, non disfarà o scarterà nessun capo di
biancheria o altro senza licenza della superiora, avrà cura che puntualmente le
venga restituita la roba del bucato, avviserà per tempo la Superiora di ciò che
manca nella guadaroba.
Quando ve ne sarà bisogno le verranno assegnate una o più suore in aiuto.
APPENDICE
I° Le Costituzioni delle Missionarie Carmelitane non obbligano per se stesse
sotto pena di peccato mortale né veniale a meno che non siano trasgredite per
disprezzo, o in materia delle comuni obbligazioni della vita cristiana e dei
santi Voti o con scandalo degli altri o per qualunque disordinato motivo.
Ma ogni buona Missionaria procurerà di vedere in questa regola quei segni del
Divino Volere che seguiti decidono della santità, trascurati, portano a lungo
andare alla perdizione dell'anima.
II° Per tutto ciò che riguarda, il governo dell'Istituto si seguiranno le norme
generali stabilite dal Codice di Diritto Canonico; e delle quali l'Istituto nel
primo periodo della sua formazione farà l'esperienza sotto le direttive
immediate dalla Superiora Generale.
LAUS DEO, MARIAE
DE MONTE CARMELO
ATQUE BAETAE TERESIAE A JESU INFANTE